STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA BEST POINT A RESPONSABILITA' LIMITATA"
Titolo primo - denominazione, sede, oggetto, durata Articolo 1) Costituzione e denominazione È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA BEST POINT A RESPONSABILITA' LIMITATA", siglabile, ove consentito, "S.S.D. BEST POINT A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Articolo 2) Sede La Società ha sede legale nel Comune di Caramagna Piemonte.
Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è stabilito in Strada Carmagnola numero 62. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative o uffici amministrativi ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.
Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.
È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.
Articolo 3) Oggetto sociale La società è senza scopo di lucro e ha per oggetto istituzionale la pratica di attività sportive dilettantistiche, compresa la didattica e l'insegnamento per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e le partecipazioni di tali attività; la promozione e l'organizzazione di gare, campionati, tornei, manifestazioni, eventi, studi, corsi, stage di insegnamento e pubblicazioni e la disciplina del tennis.
Nel perseguimento dell'oggetto sociale, a titolo esemplificativo, la società potrà:
- assumere la gestione di impianti sportivi, ricreativi e culturali legati all'attività sportiva dilettantistica, curandone anche tutti gli aspetti connessi, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e locali di prodotti sportivi, alimentari e non all'interno degli impianti medesimi;
- costruire, gestire e condurre, in economia o mediante appalto, impianti sportivi, ricreativi e culturali;
- gestire servizi di riabilitazione fisica, motoria e mentale;
- promuovere e sviluppare la propria attività istituzionale o immagine utilizzando modelli ed emblemi , direttamente o a mezzi terzi.
La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni altra attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonchè le attività previste dal D.L. 415/96 . Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società intenderà affiliarsi, relativamente all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate.
La società si obbliga altresì a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici e ad apportare le modifiche al presente Statuto che si rendessero necessarie sulla base di disposizioni di legge o di disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali cui la società intenderà affiliarsi.
Articolo 4) Durata Il termine di durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2059 (duemilacinquantanove) e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica delle norme statutarie. Titolo secondo - Capitale Articolo 5.1) Capitale sociale Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.
Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.
Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (denaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi), per i quali si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.
Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 del Codice Civile, ove sia disposto un aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissio ne a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.
In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, secondo comma, del Codice Civile.
In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve a capitale.
Articolo 5.2) Trasferimento delle quote Le quote sono nominative e sono trasferibili solo per successione a causa di morte, e non sono rivalutabili. In applicazione del principio di democraticità di cui al comma 18 dell'articolo 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.
Articolo 6) Finanziamento dei soci Per il fabbisogno finanziario della società i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, anche in misura non proporzionale alle singole partecipazioni al capitale sociale. Salvo diversa deliberazione dell’organo amministrativo, i versamenti in conto capitale ed i finanziamenti si intendono infruttiferi.
Si intendono altresì infruttiferi, salva diversa determinazione dell’organo amministrativo, gli avalli e le altre forme di garanzia eventualmente prestati dai soci a favore della società.
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del C.C..
Articolo 7) Recesso dei soci Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
b) la trasformazione della Società;
c) la fusione e la scissione della Società;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
I Soci che recedono hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura, comunque, non superiore al valore nominale della partecipazione stessa.
Titolo terzo - Decisioni dei soci, Assemblea Articolo 8.1) Decisione dei soci: competenze I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.
Articolo 8.2) Forma delle decisioni Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori o da almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. Articolo 8.3) Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di controllo se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci.
Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.
Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:
a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto;
c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.
I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.
Articolo 8.4) Convocazione dell'Assemblea Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza e deve anche essere affisso presso la bacheca sociale.
La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.
Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intera compagine sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Articolo 8.5) Svolgimento dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.
Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.
L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.
Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.
In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.
E' consentito al socio rilasciare delega anche a non soci per l'intervento in assemblea.
Articolo 8.6) Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.
In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, salvo il caso di assemblea totalitaria. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.
Articolo 8.7) Quorum costitutivi Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.
Articolo 8.8) Quorum deliberativi Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri
4) e 5) dell’art 2479 comma 2 c.c., col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.
Il diritto di voto compete ai soci iscritti presso il competente registro delle imprese.
Il voto del socio vale non in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, bensì secondo il principio "una testa un voto".
Titolo quarto - Amministrazione Articolo 9.1) Struttura dell'Organo Amministrativo La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci, ovvero da un Amministratore Unico, socio o non socio.
All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.
Gli amministratori sono rieleggibili.
All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
I soci, con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile, possono attribuire annualmente un compenso agli amministratori; possono altresì riconoscere loro una indennità per cessazione dalla carica, deliberando l'accantonamento in un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.
L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione sportiva nazionale o Enti di promozione ai quali la Società dovesse aderire, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.
Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Articolo 9.2) Consiglio di Amministrazione Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.
Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque giorni prima della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno otto ore prima della riunione.
Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 9.3) Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori.
Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 8 (otto) giorni dalla sua ricezione.
Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o membro dell'Organo di Controllo si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.
Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:
a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.
I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.
Articolo 9.4) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.
Articolo 9.5) Poteri di amministrazione L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione salvo quanto infra precisato - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci ed escluse le operazioni di qualsiasi natura che impegnano la società per importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) nonchè la stipula di contratti aventi durata superiori a quattro anni, operazioni per le quali è necessario il consenso di tutti i soci.
All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la Società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.
Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 9.6) Rappresentanza della società La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).
Titolo quinto - Organo di controllo Articolo 10) Organo di controllo L'Organo di Controllo, ove venga nominato per disposto di Legge o per volontà dell’Assemblea, è regolato dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Titolo sesto - Esercizi sociali, utili Articolo 11) Esercizi sociali L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio/ rendiconto economico finanziario è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 12) Ripartizione degli utili Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli utili accertati dal bilancio, dedotta la riserva legale, saranno destinati alle finalità specifiche determinate dall’assemblea dei soci in ordine ad un integrale reinvestimento nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all’oggetto sociale.
È fatto espresso divieto di distribuire, direttamente od indirettamente, utili, proventi e riserve indivisibili, sotto qualsiasi forma, a favore dei soci sia durante la vita della società che al momento del suo scioglimento.
Titolo settimo - Disposizioni finali Articolo 13) Liquidazione della Società La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.
L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:
a) nomina uno o più liquidatori;
b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.
Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.
Articolo 14) Clausola compromissoria Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la Società, i soci, l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno rimesse al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori nominati da un soggetto estraneo alla società - individuato di comune accordo tra le parti - o, in caso di disaccordo sulla scelta del soggetto estraneo, dal Presidente della Camera Arbitrale o del Coni Regionale nella cui circoscrizione ha sede la Società in base alla materia del contendere.
Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale.
La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria mità dei soci dovrà essere approvata all'unanimità.
Articolo 15) Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.+ In originale firmato: